Onorevoli Colleghi! - Gli aeroporti minori italiani, seppure numericamente limitati, svolgono una rilevante funzione di supporto ai grandi scali aeroportuali. Sono, infatti, la struttura base per lo svolgersi di innumerevoli esigenze collegate ai compiti della protezione civile, quindi alla sicurezza dei cittadini, alla salvaguardia del territorio, nonché, limitatamente ad alcune realtà, un insieme di sinergie capaci di garantire collegamenti per il trasporto passeggeri in determinate aree ad alta densità turistica e per il trasporto merci, nel caso di aree caratterizzate da particolari e importanti produzioni, per le quali il trasferimento economico sui mercati di consumo necessita di rapidità e di garanzia nei tempi di resa. La presenza sul territorio nazionale di tali infrastrutture aeroportuali minori, in buona parte originariamente militari, ha consentito la nascita di organizzazioni civili quali l'AeroClub per gli appassionati del volo, aventi finalità turistiche e sportive, le società di lavoro aereo e di aerotaxi. Queste strutture, causa la modestia delle dotazioni strutturali e tecniche, interessano in larga misura solo il traffico locale, ovvero quello che generalmente si origina e si conclude sullo scalo stesso e, in ridotta misura, il traffico proveniente da altri aeroporti. Analizzando l'aspetto infrastrutturale e le caratteristiche degli impianti, si nota come attualmente, ad eccezione di alcuni, gli aeroporti minori italiani, e in particolare quelli locali, siano scarsamente attrezzati. Quando, infatti, non vi è la presenza di un classico campo d'aviazione (una striscia erbosa con manica di vento), lo scalo aereo minore è caratterizzato da una pista pavimentata e da vecchi hangar. Per quanto riguarda le idrosuperfici, nonostante la grande tradizione d'anteguerra italiana nel settore, ne sussiste una sola aperta anche al traffico internazionale: quella di Como. Spesso,

 

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inoltre, in tali strutture si è in presenza dell'assoluta mancanza delle elementari misure di sicurezza o di minimale assistenza alla navigazione, ad esempio, la non disponibilità della stazione radio o delle assistenze alla navigazione aerea quali: il radiofaro non direzionale (NDB), il VHF Omnidirectional range (VOR), la tomografia assiale computerizzata (TAC) per il controllo dei bagagli e dei passeggeri o del sistema delle luci aeronautiche al suolo e della segnaletica notturna. L'intento, pertanto, della presente proposta di legge, è quello di rilanciare il sistema delle categorie aeroportuali stabilite nel Piano generale dei trasporti con riferimento alle categorie regionali e locali, integrandosi nell'ottica della legge 1o agosto 2002, n. 166, recante «disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» ovvero alle categorie costituite da aeroporti interessati da modeste quantità di traffico trasportato con aeromobili di dimensioni contenute su rotte a bassa frequentazione per servizi aerei domestici e transfrontalieri, nonché a quelle (categoria locale) costituite da aeroporti aperti al traffico dell'aviazione generale, aerotaxi, e destinate al volo sportivo e alla scuola di volo. È da rilevare, inoltre, la maggiore attenzione che viene prestata ai dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti da parte sia degli operatori del settore dei trasporti, sia di soggetti a vario titolo coinvolti nell'elaborazione dei dati tecnici (piani regionali dei trasporti). Il fine, pertanto, della presente proposta di legge è quello di introdurre misure di sostegno che possano incentivare le infrastrutture degli aeroporti d'interesse regionale e locale, così male attrezzate, per potenziarli anche numericamente, riqualificarli e renderli più sicuri nel quadro di una strategia che riguardi anche l'accoglienza e l'ospitalità turistica del territorio, nonché per salvaguardare e incrementare l'occupazione di centinaia di addetti altamente specializzati i quali costituiscono un patrimonio che andrebbe altrimenti disperso, senza dimenticare che l'indotto economico di settore ne trarrebbe forti benefici. La proposta di legge è rispettosa dell'ampia autonomia regionale, finanziaria e di programmazione, ma richiede a ogni regione, ai sensi degli aspetti e delle priorità richiamati nel testo della presente proposta di legge, di dotarsi di uno strumento di programmazione di settore. Per gli aspetti della sussidiarietà si richiede all'ente regione di coinvolgere gli enti locali e le organizzazioni economiche provinciali, non limitando queste ultime a divenire enti gestori ma incentivandole a realizzare sinergie con il capitale privato. È previsto, infatti, il ricorso al project financing, come stabilisce la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta «legge Lunardi», che sancisce il rilancio in materia di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici, oltre a prevedere un contributo finanziario da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
 

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